Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Giorgio Galusero e cofirmatari per la modifica dell’art. 41 della LORD (Introduzione delle 5 settimane di vacanza per tutti dipendenti dello Stato)
del 15 ottobre 2018
L’Ufficio federale di statistica (UFS), nel suo rilievo annuale comunicato il 24 maggio 2018, ha accertato che le settimane di vacanza per i salariati a tempo pieno attivi in Svizzera sono progressivamente aumentate sino a situarsi oggi a 5,14 settimane all’anno. La durata della settimana lavorativa si è invece ulteriormente ridotta di 13 minuti situandosi a 41 ore e 7 minuti.
La Confederazione per i propri funzionari fissa oggi a 41,5 le ore settimanali di lavoro con i seguenti giorni di vacanza: i collaboratori dai 20 ai 49 anni hanno diritto a cinque settimane di vacanza all'anno, mentre i collaboratori al di sotto dei 20 anni e quelli tra i 50 e i 59 anni a sei settimane. A partire dal 60esimo anno di età le settimane di vacanza sono sette.
La LORD fissa all’art. 41 il diritto alle vacanze per i funzionari cantonali. Esso prevede 4 settimane dai 20 anni compiuti sino ai 49 anni, 5 settimane a contare dall’anno in cui si compiono 50 anni di età, e 6 settimane a partire dai 60 anni.
La nuova “fascia” di funzionari attivi ed in carriera si trova confrontata con condizioni lavorative meno favorevoli rispetto al passato. Le aspettative di rendita della Cassa pensione a causa dei cambiamenti introdotti (passaggio al primato dei contributi) sono diminuite ben oltre il 20% e la nuova carriera salariale è ora diluita su 24 anni (non più i consueti 10-15). Particolarmente colpiti sono in funzionari tra i 20 ed i 49 anni. A ciò si aggiunge un’altra tendenza, per fare fronte al pensionamento dei baby boomer e alla migliore speranza di vita, si lavorerà più a lungo, le proiezioni indicano che l’età di pensionamento per un 35enne si sposterà gradualmente verso i 70 anni.
Tali oggettive circostanze lasciano spazio, a mente del sottoscritto iniziativista, per una correzione dei giorni di vacanza, riequilibrandoli al trend confermato a livello Svizzero. Un adattamento opportuno e valorizzante per dipendenti di un grande datore di lavoro come il Cantone.
Basti citare alcune aziende ticinesi importanti per osservare che:
- EOC ha 40 ore di lavoro settimanali, 5 settimane dopo 10 anni di servizio (in ogni caso dopo i 40 anni), a seguire 6 settimane. Dopo dieci anni un mese di congedo pagato che si ripete ogni 5 anni. Tutte le case anziani riconosciute dal Cantone seguono lo stesso regime EOC.
- RSI ha 40 ore di lavoro settimanali, con i seguenti giorni di vacanza: 27, 32 dai 50 anni, 37 dai 55.
Dopo 10 anni 15 giorni pagati, dopo 20 anni un mese. A seguire ogni 5 anni.
- Nel settore bancario vige il contratto collettivo: 42 sono le ore settimanali, con 5 settimane di vacanza. Al 61° anno d’età: 26 giorni – al 62° anno d’età: 27 giorni – al 63° anno d’età: 28 giorni – al 64° anno d’età: 29 giorni – dal 65° anno d’età: 30 giorni – Membri dei quadri dal 60° anno d’età: 30 giorni. Da notare in questo settore le differenze salariali (e pensionistiche): ad esempio se il salario minimo in banca di un impiegato con attestato ACF parte da 56'000 fr, nell’amministrazione parte da 46'000 fr (classe n. 2).
La modifica della LORD proposta rientra peraltro a pieno titolo nel tema della conciliabilità famiglia- lavoro e tiene effettivamente conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto lavorativo generale: in questo senso il governo del Canton Zurigo si appresta ad introdurre le cinque settimane di vacanza per tutti i dipendenti.
La correzione dei giorni di vacanza permetterebbe inoltre al Cantone di migliorare la situazione anche in un confronto interno con le principali Città ticinesi di Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendrisio e Chiasso, le quali hanno tutte adottato da ormai diversi anni le 40 ore lavorative settimanali, ciò a differenza dei Cantoni che al momento su questo fronte restano piuttosto uniformi con 42 ore lavorative (i soli ad avere le 40 ore sono Giura e Ginevra, cfr. tabella allegata). In questo senso occorre ricordare che le 40 ore lavorative settimanali sarebbero decisamente più convenienti per i dipendenti cantonali rispetto al passaggio qui proposto delle cinque settimane, al contempo le 40 ore sarebbero decisamente più onerose per il Cantone: in medio stat virtus.
Per questi motivi, volendo preservare condizioni di lavoro sane, produttive, stimolanti e interessanti, con una dimensione adeguata del tempo necessario di recupero per il corpo, la mente e le relazioni famigliari, si chiede che il Parlamento abbia a pronunciarsi sulla modifica dell’art. 41 cpv. 1 della LORD, come qui proposta, allo scopo di introdurre un regime di giorni di vacanza al passo con i tempi e che segue il modello proposto dalla Confederazione in grado di mitigare le modifiche citate introdotte recentemente e relative a progressione salariale e prestazioni di cassa pensione. Un modello che peraltro è già in vigore per tutti i dipendenti attivi in Ticino per degli uffici federali: USTRA, Tribunale penale federale, Dogane, ecc.
La regola qui proposta introduce pertanto il principio delle 5 settimane di vacanza per tutti gli impiegati, con a seguire 6 settimane dai 50 anni di età, ad eccezione naturalmente dei beneficiari del regime transitorio della Cassa Pensioni, i quali, dopo una rapida carriera (di 10-15 anni) e un regime transitorio assai conveniente, manterrebbero il regime previgente in fatto di vacanze. In definitiva la presente modifica viene proposta anche quale concreto gesto di equità e fiducia nei confronti dell’odierna classe di funzionari che sarà chiamata nei prossimi anni a svolgere il delicato compito di amministrare ed aggiornare costantemente i servizi dello Stato sottoposti ad un rapido sviluppo.
Si propone pertanto la seguente modifica dell’art. 41 cpv.1 LORD:
Attuale art. 41 cpv. 1 LORD | Nuovo art. 41 cpv. 1 LORD |
Art. 41 1Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:
| Art. 41 1Gli impiegati, ad eccezione di coloro che beneficiano delle misure transitorie di cui all’art. 24 Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, hanno diritto alle seguenti vacanze annue:
|
Giorgio Galusero
Crugnola – Garzoli – Pellanda - Pini – Quadranti
Allegata: Tabella di confronto intercantonale dei giorni di vacanza concessi dai Cantoni
| Cantoni | Ore lavorative |
| Giorni di vacanza |
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| Fino a 49 anni | 50-59 | Dai 60 | |
1 | Neuchatel | 41 | 25 | 30 | 35 |
2 | Argau | 42 | 25 | 27 | 30 |
3 | Vaud | 41.5 | 25 | 30 | 30 |
4 | Appenzello esterno | 42.5 | 25 | 30 | 30 |
5 | Appenzello Interno | 42 | 25 | 30 | 30 |
6 | Basilea Campagna | 42 | 25 | 27 | 30 |
7 | Basilea Città | 42 | 25 | 28 | 32 |
8 | Sciaffusa | 42 | 24 | 28 | 32 |
9 | Friburgo | 42 | 25 | 28 | 30 |
10 | Ginevra | 40 | 25 | 25 | 30 |
11 | Vallese | 42 | 25/27 da 45 | 30/32 da 55-57 | 32 |
12 | Berna | 42 | 25 | 28 | 33 |
13 | Lucerna | 43.25 | 25 | 30 | 35 |
14 | San Gallo | 42 | 23 | 28 | 30 |
15 | Turgovia | 42.5 | 23 | 27 | 30 |
16 | Soletta | 42 | 23 | 25 | 30 |
17 | Glarona | 42 | 23 | 27 | 30 |
18 | Grigioni | 42 | 20 | 25 | 30 |
19 | Zurigo | 42 | 20 | 25 | 30 |
20 | Giura | 40 | 20 | 25 | 30 |
21 | Svitto | 42 | 20 | 25 | 30 |
22 | Uri | 42 | 20 | 25 | 30 |
23 | Zugo | 42 | 20 | 25 | 25 |
24 | Nidwaldo | 42 | 20/25 da 46 | 25 | 30 |
25 Obwaldo 42 20 25 30