La Costituzione federale non è lo statuto di una SA

Il testo dell’iniziativa su cui voteremo il 25 novembre è piuttosto confuso e presenta una contraddizione che non può passare inosservata. L’articolo 5 capoverso 4 che si vuole inserire propone il primato della Costituzione rispetto al diritto internazionale. Questo è il principio che supporta l’iniziativa. Ma l’articolo 190 posto in votazione prevede contemporaneamente che i trattati internazionali assoggettati a referendum siano determinanti per il Tribunale federale. Ciò significa che devono essere rispettati anche se in contrasto con la Costituzione federale. Una modifica costituzionale non si improvvisa! 

Nel 1999 il popolo svizzero ha approvato la Costituzione in vigore. Forse due generazioni di cittadine e cittadini che hanno partecipato a questa importante votazione popolare esercitano ancora i diritti popolari, quindi sono chiamati ad esprimersi sull’iniziativa in esame. Nella commissione competente chiamata ad esaminarla, che ho presieduto all’inizio dei lavori, ci siamo interrogati sui motivi all’origine del silenzio che caratterizza questo testo costituzionale. Perché all’epoca la commissione competente non ha inserito un articolo che stabilisse come agire in caso di conflitto tra diritto internazionale e diritto costituzionale svizzero ? L’amico René Rhinow, professore di diritto costituzionale all’Università di Basilea e allora consigliere agli Stati, nonché presidente della commissione, invitato ad esprimersi durante una seduta, ha affermato che la questione è stata intenzionalmente lasciata aperta, irrisolta. Infatti, è stata preferita la prassi in vigore del Tribunale federale. Questa risale ad una decisione del 1973 che giudicò una fattispecie che vide protagonista un cittadino austriaco, tale Schubert, intenzionato ad acquistare un immobile in Ticino. Impugnò la decisione di diniego dell’autorizzazione che poggiava sulle giovani norme di un decreto federale che imponevano una limitazione dell’acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero. Sostenne che un accordo internazionale stipulato tra il suo Paese e la Svizzera, tale da garantire l’esercizio del diritto all’acquisto, fosse prevalente rispetto alle restrizioni di diritto federale. Il Tribunale federale decise a favore del diritto svizzero, poiché il legislatore federale aveva adottato intenzionalmente una legge che derogasse in modo esplicito all’accordo internazionale. Solo a queste condizioni, immutate, il Tribunale federale è vincolato al diritto svizzero anziché a quello internazionale.

Perché cambiare? La risposta giunge dalla politica, non dal diritto. Innanzitutto appare pacifico che non si vuole agire contro i giudici stranieri, diventati protagonisti di una campagna che in verità non li riguarda. Il vero obiettivo è mettere la museruola ai nostri giudici, quelli svizzeri. Inoltre, ogni qualvolta gli iniziativisti hanno tentato in Parlamento di far approvare norme di legge che ignorassero i principi del diritto internazionale, contrariamente a quanto accaduto con le premesse alla decisione del TF sul caso Schubert, non hanno ottenuto le maggioranze per conseguire l’obiettivo. Quindi, si bussa alla porta dei cittadini. I meccanismi della democrazia semidiretta non funzionano. Non bastano affinché si riesca a sovrapporre il programma di partito alle norme di legge. 

Con questa iniziativa la Svizzera si riserva di denunciare i trattati internazionali in caso di contrasto con il diritto svizzero. Ho letto che dal 1990 al 2016 la Svizzera è il Paese che più ha approfittato dei processi di globalizzazione economica. Le esportazioni sono il fulcro di un’attività economica che non può vivere dello sfruttamento di materie prime, tantomeno sviluppare il mercato interno. All’origine del nostro successo e del benessere non abbiamo solo la capacità imprenditoriale, ma anche solide condizioni normative che in buona sostanza sono accordi di diritto internazionale. La Svizzera ha sottoscritto più di 120 accordi bilaterali di protezione degli investimenti. A livello mondiale siamo il terzo Paese dopo Germania e Cina per quanto attiene alla stipulazione di questo tipo di accordi che permettono alla Svizzera di disporre di condizioni quadro favorevoli.

Orbene, riservarsi di disdire qualsivoglia accordo internazionale sarebbe un annuncio pubblico che isolerebbe il Paese. Infatti saremmo paragonati a quella società anonima con attività commerciali che decide di inserire nello statuto la facoltà di non pagare le fatture, oppure di disdire i contratti stipulati, se l’assemblea generale degli azionisti lo decidesse. La Costituzione federale non è lo statuto di una società di diritto privato destinata a fallire.

Consigliere agli Stati PLR, Corriere del Ticino, 5 novembre 2018