Un emendamento di Giovanni Merlini mette un freno alle disdette unilaterali da parte delle assicurazioni

Il Consiglio nazionale ha approvato un emendamento individuale del Consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR) nell’ambito dell’importante revisione della Legge federale sul contratto di assicurazione. Con ciò sarà garantito a favore degli assicurati il mantenimento della prassi restrittiva del Tribunale federale in relazione alle clausole con cui gli assicuratori si riservano la facoltà di adeguare unilateralmente le condizioni assicurative.

Il Consiglio nazionale ha approvato un emendamento individuale del Consigliere nazionale Giovanni Merlini (PLR) nell’ambito dell’importante revisione della Legge federale sul contratto di assicurazione. Con ciò sarà garantito a favore degli assicurati il mantenimento della prassi restrittiva del Tribunale federale in relazione alle clausole con cui gli assicuratori si riservano la facoltà di adeguare unilateralmente le condizioni assicurative.

La nuova disposizione proposta dal Consiglio federale all’art. 35 della legge avrebbe infatti reso possibili anche quegli adeguamenti unilaterali che oggi non sono ammissibili secondo i severi criteri della giurisprudenza; non si tratta di vietare in tutti casi la possibilità di adeguamenti unilaterali delle clausole assicurative - che in determinate situazioni possono essere giustificati -  bensì di fare in modo che anche in futuro valgano i principi giurisprudenziali del Tribunale federale, grazie ai quali le assicurazioni oggi sono praticamente costrette ad astenersi da adeguamenti unilaterali delle clausole contrattuali a sfavore degli assicurati. Con la formulazione dell’art. 35 proposto dal CF e stralciato grazie all’emendamento Merlini si sarebbero allargate le maglie e non si sarebbe tenuto conto equamente degli interessi degli assicurati.

Più protezione per i malati cronici

Il PLR si rallegra inoltre del fatto che, nell’ambito delle assicurazioni complementari contro le malattie, il diritto di recesso ordinario e il diritto di recesso in caso di danno competono unicamente agli assicurati e non anche agli assicuratori. Le persone che hanno optato per la copertura assicurativa di prestazioni mediche e ospedaliere, rispettivamente di cure dentarie ecc. non previste dall’assicurazione obbligatoria di base contro le malattie meritano infatti una tutela particolare quando diventano portatori di rischi assicurativi maggiori (p.es. malati cronici o anziani); ragioni di equità esigono che questi assicurati non debbano poter essere esclusi dalla copertura con una disdetta del contratto da parte degli assicuratori, dopo aver pagato regolarmente per anni i premi assicurativi.

Una legge più equilibrata

Giovanni Merlini, Consigliere nazionale: “Anche grazie a queste modifiche la revisione della legge sul contratto assicurativo risulta più equilibrata rispetto al progetto di legge e concretizza un’equa ponderazione dei contrapposti interessi degli assicuratori e degli assicurati che rappresentano la parte contrattuale più debole”.