Lo Stato alla prova dei risultati

INTERROGAZIONE

Sette ambiti, una domanda: dalle intenzioni ai fatti, che cosa è cambiato?

“Governare non significa soltanto 
decidere che cosa fare.
Significa anche avere il coraggio
di decidere che cosa non fare più”.

1    Premessa e finalità

Da anni, nel dibattito politico ticinese, si parla della necessità di contenere la spesa pubblica, ridurre la burocrazia, semplificare le procedure e rendere più efficace l’azione dello Stato. Obiettivi largamente condivisi, che tuttavia faticano a tradursi in cambiamenti concreti e riconoscibili.

Nel tempo abbiamo progressivamente aggiunto compiti, prestazioni, procedure, controlli e finanziamenti, senza sempre accompagnarli con un’adeguata capacità di rimettere in discussione ciò che già esiste.

Un approfondimento dei principali strumenti legislativi e parlamentari ha fatto emergere una considerazione significativa: in molti ambiti strategici le disposizioni, i meccanismi di controllo, gli studi e i mandati per intervenire esistono già. Pertanto immaginare di sviluppare e proporre ulteriori norme rischierebbe quindi, in diversi casi, di alimentare proprio quella complessità che vorremmo ridurre. Non è questa la via responsabile da noi immaginata.

La questione centrale, quindi trasversale ad ogni ambizione di affronatre gli obiettivi generali condivisi e su indicati, non può essere soltanto a sapere quali strumenti abbiamo a disposizione, ma comprendere se e come gli stessi vengano effettivamente utilizzati, quali decisioni ne conseguano e quali risultati producano. 

È da questa riflessione che nasce questo unico atto parlamentare articolato in sette ambiti:

    sussidi cantonali, 
    contributi ricorrenti, 
    revisione dei compiti dello Stato, 
    semplificazione amministrativa, 
    revisione della spesa pubblica, 
    verifica della legislazione esistente e procedure edilizie.

Ub atto che non intende chiedere nuovi studi, l’istituzione di nuove ulteriori commissioni o nuovi apparati di controllo. Ma che pone una serie di interrogativi al Consiglio di Stato in grado di far si che si possa rendere conto dell’azione già svolta, distinguendo chiaramente tra strumenti disponibili, attività avviate, decisioni effettivamente assunte e risultati concretamente conseguiti. E rispondere come, là dove questi ultimi non siano ancora riconoscibili, cosa occorre comprendere e quali siano stati gli ostacoli che ne abbiano impedito la realizzazione, quali responsabilità istituzionali siano coinvolte e quali passi concreti siano previsti per superarli.

Il Consiglio di Stato ha un ruolo centrale nell’attuazione delle leggi e dei mandati parlamentari così come il Gran Consiglio deve assumersi la responsabilità di valutare gli effetti delle proprie decisioni e di evitare che l’attività legislativa diventi fine a sé stessa. Uno Stato liberale non è semplicemente uno Stato che spende meno, ma uno Stato che conosce le proprie priorità, concentra le risorse dove sono realmente necessarie, riconosce competenze e responsabilità e sa rinunciare a ciò che non è più giustificato.

Questa interrogazione non intende aprire sette discussioni separate, ma sottoporre a una verifica complessiva la capacità dello Stato di passare dalle intenzioni ai fatti.
Perché non basta più dirci che gli strumenti esistono ma è ora indispensabile dirci quando sono stati usati e se e che cosa hanno cambiato.

 

2    Richiesta di risposta complessiva e coordinata

Alla luce delle considerazioni esposte, rivolgiamo al Consiglio di Stato un’interrogazione articolata in sette ambiti, tra loro distinti ma riconducibili a un unico obiettivo: verificare la capacità dell’azione pubblica di tradurre gli strumenti disponibili in decisioni e risultati concreti.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato, per quanto consentito dalle disposizioni procedurali applicabili, di fornire una risposta unica e coordinata, coinvolgendo i Dipartimenti interessati e mantenendo chiaramente identificabili le risposte ai singoli quesiti.

Per ciascuno dei sette ambiti si chiede, per quanto pertinente e sulla base delle informazioni disponibili, di distinguere:

    Strumenti disponibili: basi legali, competenze, mandati e strumenti operativi già esistenti.
    Utilizzo effettivo: quando e in quali circostanze tali strumenti sono stati concretamente applicati.
    Decisioni assunte: modifiche, semplificazioni, soppressioni o altre misure effettivamente decise.
    Risultati conseguiti: effetti misurabili o comunque documentabili delle decisioni.
    Ostacoli e seguito: in assenza di risultati, impedimenti riscontrati, autorità competenti e prossimi passi, con tempistiche ove definite.

Non si richiede la predisposizione di nuovi studi, ma una ricostruzione chiara e verificabile dell’attività svolta e delle decisioni conseguenti, utilizzando prioritariamente i dati e le documentazioni già disponibili. Qualora un’informazione non sia rilevata o non sia disponibile, si chiede di indicarlo espressamente.

 

3    Sussidi cantonali: dieci anni dopo, che cosa è cambiato?

“Verificare come vengono spesi i soldi pubblici è necessario. Chiedersi periodicamente se sia
ancora necessario spenderli è altrettanto importante”.


Il 21 settembre 2015 il gruppo parlamentare PLR presentava la mozione «Valutare criticamente sussidi e contributi a Enti e associazioni», chiedendo al Consiglio di Stato un inventario dei finanziamenti concessi e una valutazione della loro effettiva necessità.

Nel messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016, relativo al riequilibrio delle finanze cantonali, il Governo riteneva di aver dato seguito alla richiesta attraverso la revisione di diversi contributi, annunciando inoltre la disponibilità di un elenco dettagliato dei finanziamenti. A dieci anni di distanza, appare opportuno conoscere quali risultati concreti siano derivati da quell’esercizio.

Dal 15 marzo 2026 è inoltre in vigore l’articolo 3a della Legge sui sussidi cantonali, che prevede il riesame periodico delle basi legali e degli strumenti di sostegno, di principio ogni cinque anni.

La questione non è dunque introdurre un nuovo sistema di controllo, ma conoscere come quello esistente venga applicato e quali decisioni produca. Si tratta di uno strumento importante, la cui efficacia dipenderà tuttavia dalla capacità di tradurre le verifiche in decisioni concrete. Una gestione responsabile delle risorse pubbliche richiede infatti di controllare non soltanto la correttezza dei finanziamenti, ma anche la loro perdurante necessità.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Quali risultati concreti sono conseguiti alla mozione del 21 settembre 2015? In particolare, quali strumenti di sussidiamento sono stati soppressi, accorpati o sostanzialmente modificati a seguito delle valutazioni allora effettuate?

2.    L’elenco dei sussidi annunciato nel messaggio n. 7184 è stato realizzato e viene tuttora aggiornato? È accessibile al Gran Consiglio e quali informazioni contiene?

3.    Con quali modalità e secondo quale calendario il Consiglio di Stato intende attuare il riesame periodico previsto dall’articolo 3a della Legge sui sussidi cantonali?

4.    Il riesame comprenderà, oltre alla conformità normativa, anche una valutazione dell’effettiva necessità degli strumenti di sostegno e della possibilità di modificarli, accorparli o sopprimerli?

5.    Come intende il Consiglio di Stato rendere conto al Parlamento dei risultati delle revisioni e delle decisioni conseguenti, utilizzando gli strumenti di rendicontazione già previsti dalla legislazione?


4    Contributi ricorrenti: quali risultati giustificano il rinnovo?

“Il sostegno pubblico non dovrebbe diventare un diritto acquisito per il solo fatto di essere stato
 concesso in passato. La sua continuità deve poter essere motivata dall’interesse pubblico e
 dai  risultati conseguiti”.

Il Cantone sostiene finanziariamente numerosi enti, associazioni e organizzazioni che svolgono attività di interesse pubblico. Si tratta di contributi che, in molti casi, permettono di assicurare prestazioni importanti per la collettività. La continuità di un finanziamento non dovrebbe tuttavia costituire, di per sé, una garanzia del suo rinnovo.

La Legge sui sussidi cantonali prevede già principi di necessità, proporzionalità e controllo dell’efficacia. Il nuovo articolo 3a disciplina inoltre il riesame periodico dei sussidi. Resta distinta la questione dei risultati effettivamente conseguiti dai singoli beneficiari di contributi ricorrenti, spesso regolati anche mediante convenzioni o contratti di prestazione.
Resta da comprendere in quale misura le valutazioni dei risultati incidano concretamente sulle decisioni di rinnovo e sull’entità dei contributi.

Un sistema di sostegno pubblico dovrebbe saper riconoscere le attività che producono risultati, individuare quelle che richiedono adeguamenti e rimettere in discussione i finanziamenti che non rispondono più agli obiettivi iniziali. Questo senza moltiplicare controlli e obblighi amministrativi sproporzionati rispetto all’importanza dei contributi.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Quali criteri vengono applicati per decidere il rinnovo dei contributi ricorrenti e pluriennali destinati a enti, associazioni e organizzazioni esterne? Esistono criteri comuni tra i diversi Dipartimenti?

2.    In quale misura il rinnovo è subordinato alla verifica di obiettivi e risultati concretamente misurabili, oltre che alla correttezza della gestione finanziaria?

3.    Negli ultimi cinque esercizi conclusi, quanti contributi ricorrenti sono stati ridotti, modificati o non rinnovati a seguito di valutazioni sui risultati conseguiti? È possibile indicarne l’ordine di grandezza complessivo e alcuni esempi significativi, distinguendo ove possibile i casi di rinnovo senza modifiche?

4.    In che misura vengono considerate, al momento del rinnovo, la capacità di autofinanziamento dei beneficiari, le riserve disponibili e l’eventuale presenza di altre fonti di sostegno pubblico?

5.    Prima del rinnovo di contributi pluriennali vengono valutate modalità alternative di raggiungimento degli stessi obiettivi, comprese eventuali collaborazioni o sinergie tra enti beneficiari?

6.    Il Consiglio di Stato ritiene che gli attuali obblighi di rendicontazione siano proporzionati all’entità dei contributi? Sono possibili ulteriori semplificazioni, mantenendo un’adeguata verifica dei risultati?

 

5      Revisione dei compiti dello Stato: quali risultati concreti?

“Uno Stato capace di assumere nuove responsabilità dovrebbe essere altrettanto capace di 
 riconoscere quando alcune di esse non sono più necessarie”.

Nel corso degli anni, nuovi bisogni, nuove disposizioni legislative e nuove esigenze della società hanno progressivamente ampliato i compiti e le responsabilità dello Stato. Meno evidente appare invece la capacità di rimettere periodicamente in discussione le attività esistenti, valutando quali possano essere abbandonate, trasferite oppure organizzate diversamente.

Il progetto Ticino 2020, dedicato alla ridefinizione dei rapporti tra Cantone e Comuni, è stato formalmente chiuso il 14 luglio 2026. La conclusione del progetto rende opportuno distinguere le proposte formulate dai compiti effettivamente trasferiti, eliminati o riorganizzati e verificare quali risultati concreti siano stati conseguiti. 
Più in generale, la revisione dell’attività pubblica non dovrebbe limitarsi alla ricerca di modalità meno costose per svolgere i compiti esistenti, ma comprendere anche una valutazione della loro effettiva necessità.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Negli ultimi dieci anni, quali compiti o attività dell’Amministrazione cantonale sono stati effettivamente soppressi, trasferiti ad altri soggetti o sostanzialmente ridimensionati a seguito di valutazioni sulla loro necessità o utilità? È possibile indicare alcuni esempi significativi?

2.    Il Cantone dispone di un inventario aggiornato dei principali compiti pubblici, con indicazione delle relative basi legali e responsabilità operative e finanziarie? In caso affermativo, come viene utilizzato nelle decisioni del Governo?

3.    Quali risultati concreti ha prodotto il progetto Ticino 2020? Si chiede di distinguere le proposte formulate, le decisioni formalmente assunte e i compiti effettivamente trasferiti, eliminati o riorganizzati, con indicazione delle sovrapposizioni superate.

4.      Quali proposte elaborate nell’ambito di Ticino 2020 non hanno trovato attuazione e per quali ragioni? Quali di esse potranno essere riprese nella nuova fase di collaborazione istituzionale?

5.      Quando vengono attribuiti nuovi compiti all’Amministrazione cantonale, viene valutata anche la possibilità di eliminare, trasferire o riorganizzare attività già esistenti? Secondo quali modalità?

6.     Il Consiglio di Stato ritiene che gli strumenti attuali consentano una revisione periodica della necessità dei compiti pubblici? Quali ostacoli normativi o istituzionali limitano eventualmente questa possibilità?

 

6      Semplificazione amministrativa: che cosa abbiamo davvero semplificato?

“La vera semplificazione non consiste soltanto nel fare più rapidamente ciò che abbiamo
sempre fatto, ma anche nel riconoscere ciò che non è più necessario fare”.

La semplificazione amministrativa rappresenta da anni un obiettivo dichiarato delle politiche pubbliche. Ridurre gli adempimenti inutili, abbreviare i tempi delle procedure e facilitare i rapporti tra cittadini, imprese e amministrazione significa migliorare la qualità dei servizi e contenere i costi per la collettività.

Il Cantone Ticino ha avviato diversi progetti di trasformazione digitale, tra cui lo Sportello dei servizi digitali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle prestazioni pubbliche.

L’11 marzo 2024 è stata inoltre presentata l’iniziativa parlamentare generica n. 775, di Cristina Maderni e Alessandro Speziali per il gruppo PLR, sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

La presente interrogazione non intende duplicarne le proposte normative, ma verificare quali semplificazioni siano già state realizzate e quali effetti misurabili abbiano prodotto. Si tratta di percorsi importanti, che invitano tuttavia a distinguere la digitalizzazione delle procedure dalla loro effettiva semplificazione. Trasferire un adempimento dalla carta a una piattaforma informatica può ridurne i costi, ma non significa necessariamente che quell’adempimento sia ancora necessario.

Una gestione responsabile della cosa pubblica dovrebbe quindi interrogarsi periodicamente non soltanto su come rendere più efficienti le procedure, ma anche sulla loro necessità e proporzionalità.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Quali procedure amministrative cantonali sono state eliminate, accorpate o sostanzialmente semplificate negli ultimi cinque esercizi conclusi? È possibile indicare alcuni esempi concreti?

2.    Nell’ambito dei progetti di digitalizzazione viene sistematicamente valutata anche la possibilità di eliminare documenti, adempimenti o passaggi amministrativi non più necessari?

3.    Il Cantone dispone di strumenti per misurare i tempi di evasione e gli oneri amministrativi  delle principali procedure, sia per gli utenti sia per l’amministrazione?

4.    Per quali interventi di semplificazione già realizzati sono stati misurati risparmi effettivi di tempo o di risorse? Quali risultati sono emersi?

5.    Quali strumenti vengono attualmente utilizzati per valutare l’impatto amministrativo delle nuove disposizioni legislative e regolamentari su cittadini, imprese e servizi cantonali, anche in relazione agli obiettivi dell’iniziativa parlamentare n. 775?

6.    Il Consiglio di Stato dispone di una ricognizione delle procedure che presentano particolari criticità in termini di complessità, durata o sovrapposizione di adempimenti? Quali interventi sono previsti?

 

7    Revisione della spesa pubblica: dalle analisi alle decisioni

“Conoscere quanto spendiamo è indispensabile. Decidere perché, per che cosa e con quali  
 risultati spendiamo è una responsabilità della politica”

Il 7 febbraio 2024 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo per la revisione della spesa dello Stato. Sul medesimo tema è stata presentata anche la mozione n. 1763 del 20 novembre 2023, «Conti pubblici: avviamo un processo di spending review». La presente interrogazione non chiede nuove analisi, ma un rendiconto delle decisioni e delle misure conseguenti al percorso già avviato.

Il 18 dicembre 2025 sono stati presentati i risultati dello studio commissionato all’istituto BAK Economics, che ha evidenziato un differenziale di costo complessivo di circa 96,7 milioni di franchi rispetto al confronto intercantonale, pari a circa l’1% della spesa per prestazioni comparabili. Il risultato non rappresenta un potenziale di risparmio automaticamente realizzabile. Costituisce piuttosto uno strumento conoscitivo per approfondire le differenze riscontrate e valutare eventuali interventi. Lo stesso processo di revisione è stato concepito come un esercizio di più ampio respiro, volto a esaminare l’organizzazione dell’amministrazione, l’efficacia delle prestazioni e le modalità di assolvimento dei compiti pubblici.

A oltre due anni dall’approvazione del mandato parlamentare e a diversi mesi dalla presentazione dello studio, appare quindi opportuno conoscere lo stato di avanzamento degli approfondimenti e le prospettive del lavoro avviato. Una revisione della spesa pubblica assume infatti pieno significato quando le analisi consentono di individuare priorità, responsabilità e possibili decisioni.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.  Quali attività di approfondimento sono state avviate dopo la presentazione dello studio BAK Economics del dicembre 2025 e quali risultati sono stati finora conseguiti?

2.  Quali settori di spesa sono stati individuati per ulteriori verifiche e secondo quali criteri di priorità?

3.  Quali elementi vengono considerati negli approfondimenti successivi al confronto intercantonale, in particolare per quanto riguarda le differenze strutturali, la qualità delle prestazioni e le modalità organizzative?

4.  Quali misure concrete sono state effettivamente decise nell’ambito della revisione della spesa, quali rimangono allo studio e quali sono state scartate? Per quali ragioni e con quali effetti finanziari e organizzativi attesi o già rilevati?

5.  Il Consiglio di Stato dispone di un calendario per la conclusione degli approfondimenti e per l’eventuale presentazione di proposte d’intervento?

6.  Come vengono distinti, nella valutazione delle possibili misure, i risparmi effettivi, i trasferimenti di oneri ad altri soggetti e le modifiche del livello delle prestazioni?

7.  In quale forma e con quale periodicità il Gran Consiglio sarà informato sul seguito dato almandato parlamentare del 7 febbraio 2024 e sui risultati conseguiti?

 

8     Le leggi si approvano. Ma chi verifica se servono ancora?

“Approvare nuove leggi è una responsabilità della politica. 
Verificare se quelle esistenti servano ancora dovrebbe esserlo altrettanto”.

Nel giugno 2012 il deputato Sergio Morisoli presentava l’iniziativa parlamentare «Buon Governo: leggi, regolamenti e decreti con data di scadenza», proponendo un meccanismo di verifica periodica della necessità e dell’efficacia delle disposizioni normative.

La prima iniziativa fu respinta dal Gran Consiglio nel marzo 2013. Anche la successiva iniziativa del 10 dicembre 2019, «Leggi a carattere sociale con data di scadenza», fu respinta nel dicembre 2023, con l’accoglimento del rapporto di maggioranza n. 7855 R1. Nei due dibattiti è emersa l’esigenza di valutare nel tempo la necessità e l’efficacia delle norme, ma è stata privilegiata la possibilità di ricorrere agli strumenti già disponibili, senza introdurre scadenze legislative generalizzate.

A distanza di diversi anni appare quindi opportuno conoscere come tali strumenti siano stati concretamente utilizzati e quali risultati abbiano prodotto. Nel tempo, infatti, nuove leggi e nuovi regolamenti si aggiungono a quelli esistenti, introducendo obblighi, procedure e responsabilità. 
La capacità di rivedere le disposizioni che hanno perso la propria utilità dovrebbe accompagnare quella di adottarne di nuove. Non si tratta necessariamente di introdurre scadenze automatiche, ma di verificare se la legislazione esistente sia sottoposta a una valutazione sufficientemente regolare della sua necessità, efficacia e proporzionalità.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Quali strumenti vengono attualmente utilizzati per valutare, dopo l’entrata in vigore, l’efficacia, la necessità e la proporzionalità delle leggi e dei regolamenti cantonali?

2.    Negli ultimi dieci anni, quali valutazioni strutturate della legislazione vigente sono state effettuate, indipendentemente dalle ordinarie modifiche legislative? È possibile indicarne gli oggetti e le principali conclusioni?

3.    Quali di queste valutazioni hanno condotto alla modifica sostanziale o all’abrogazione di disposizioni legislative o regolamentari?

4.    Esistono criteri per individuare le disposizioni normative che, a seguito dell’evoluzione sociale, economica o tecnologica, potrebbero risultare superate oppure imporre oneri non più proporzionati agli obiettivi perseguiti?

5.    Considerati gli strumenti già previsti dalla legislazione, quali ostacoli impediscono eventualmente una verifica più sistematica delle norme esistenti e quali miglioramenti concreti ritiene possibili il Consiglio di Stato, senza introdurre nuovi organismi o ulteriori adempimenti amministrativi?

 

9    Licenze edilizie: quanto tempo serve davvero per ottenere una decisione?

“Una procedura efficace non è soltanto quella che garantisce una decisione corretta,
ma anche quella che permette di ottenerla in tempi ragionevoli e prevedibili”.

La durata e la complessità delle procedure edilizie incidono direttamente sui cittadini, sui professionisti, sulle imprese e sulla realizzazione degli investimenti pubblici e privati.
La Legge edilizia cantonale disciplina le diverse fasi della procedura, prevedendo termini per la pubblicazione delle domande e per l’espressione dell’avviso cantonale. Tali termini possono tuttavia essere prorogati o sospesi nelle situazioni previste dalla normativa.

Il tempo effettivamente necessario per ottenere una licenza edilizia dipende quindi da diversi fattori: completezza dell’incarto, coordinamento tra servizi, richieste di approfondimento, opposizioni e decisioni delle autorità competenti.

Nel 2025 l’Ufficio cantonale delle domande di costruzione ha registrato 4’777 domande ed emesso 4’755 avvisi cantonali. Il Rendiconto del Consiglio di Stato evidenzia come l’elevato numero di pratiche possa incidere, in determinati periodi, sui tempi di evasione. La revisione totale della Legge edilizia è stata oggetto del messaggio governativo n. 7823 del 3 giugno 2020; parallelamente il Cantone ha sviluppato il progetto GIPE per la gestione informatizzata delle procedure. La presente interrogazione non intende sovrapporsi alla revisione legislativa, ma ottenere dati sulla durata effettiva delle pratiche e sui risultati organizzativi della digitalizzazione.

Per comprendere dove sia possibile intervenire è necessario distinguere il tempo di esame cantonale da quello comunale, dalle richieste di completamento dell’incarto e dalle eventuali opposizioni o procedure di ricorso. La qualità dei controlli e la tutela degli interessi pubblici devono essere garantite. Al tempo stesso, cittadini e operatori economici dovrebbero poter contare su procedure comprensibili, prevedibili e concluse entro tempi ragionevoli.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede al Consiglio di Stato:

1.    Il Cantone dispone di dati sui tempi effettivi di trattamento delle domande di costruzione? In   particolare, è possibile indicare, per gli ultimi cinque anni, i tempi medi e mediani per l’emissione degli avvisi cantonali, distinguendo almeno tra interventi in zona edificabile e fuori zona edificabile?

2.    Quale percentuale degli avvisi cantonali viene emessa entro il termine ordinario previsto dalla legge e in quanti casi si ricorre a proroghe o sospensioni dei termini? Quali sono le principali motivazioni?

3.    In quale misura le richieste di documentazione integrativa incidono sui tempi di trattamento? Esistono dati sulla frequenza di tali richieste e sulla possibilità di concentrarle, per quanto possibile, in un’unica fase di completamento dell’incarto?

4.    Quali sono le principali criticità riscontrate nel coordinamento tra i diversi servizi cantonali coinvolti nell’esame delle domande di costruzione? Sono già state introdotte misure per evitare richieste ripetute o valutazioni non coordinate?

5.    Quali strumenti consentono attualmente di distinguere i tempi imputabili all’esame  cantonale, alle attività comunali, ai completamenti richiesti agli istanti e alle eventuali opposizioni o procedure di ricorso?

6.    Qual è lo stato di avanzamento del progetto GIPE e quali benefici misurabili sono attesi dalla sua introduzione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi amministrativi?

7.    Il Consiglio di Stato ritiene possibile definire e pubblicare indicatori periodici sulla durata effettiva delle procedure edilizie, così da consentire a cittadini, progettisti, imprese e autorità di verificarne l’evoluzione nel tempo?

Paolo Ortelli a nome del Gruppo PLR, 4 novembre 2026

Atti parlamentari

INTERPELLANZA (Urgente)

Leggi tutto

INTERROGAZIONE

Sette ambiti, una domanda: dalle intenzioni ai fatti, che cosa è cambiato?

Leggi tutto

MOZIONE

Leggi tutto