Mafie in Svizzera e coordinamento MPC/MP

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

In data 7 agosto 2019 appariva sul portale www.swissinfo.ch una breve intervista al Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, Nicola Grattieri, in merito alla presenza importante di Organizzazioni mafiose in Svizzera e alla collaborazione delle autorità italiane antimafia con quelle penali svizzere e di riflesso ticinesi che potrebbe essere ulteriormente migliorata.

In data 7 agosto 2019 appariva sul portale www.swissinfo.ch una breve intervista al Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, Nicola Grattieri, in merito alla presenza importante di Organizzazioni mafiose in Svizzera e alla collaborazione delle autorità italiane antimafia con quelle penali svizzere e di riflesso ticinesi che potrebbe essere ulteriormente migliorata.

Da questa intervista, ma non è l’unico elemento di riflessione da cui partire, viene indicato che il sistema giudiziario elvetico non sarebbe adeguato alla realtà criminale presente sul territorio al punto che parrebbe conveniente delinquere in Svizzera visto che il reato mafioso di per sé non esiste nella formula specifica ma il nostro codice penale contempla solo il reato di “organizzazione criminale” (art. 260 ter) il quale prevede che:

(1) chiunque participi ad un’organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali, (2) chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

(3) è punibile anche chi commette reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera.

Quindi quando l’attività mafiosa o legata ad un’organizzazione criminale si svolge all’estero ma con risultati anche in Svizzera, fosse anche il transito di denaro e quindi poi il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 305 bis CP, la Svizzera può e deve di principio attivarsi per sanzionare e catturare i responsabili ovunque si trovino.

Tra le attività mafiose vi è anche il traffico di stupefacenti e in particolare di cocaina.

Circa l’80% della cocaina che arriva in Europa è per mano della Ndrangeta a cui sembra aggiungersi la Mafia albanese, e il denaro transita anche nel sistema svizzero.

Orbene, non è un mistero che anche in Ticino, ad esempio, al di là dei casi di traffico di armi o di esseri umani (migranti, prostitute) e al più classico riciclaggio di denaro, vi sia un forte commercio di sostanze stupefacenti che provengono dall’Albania, dal Kossovo, dalla Repubblica Dominicana, da Colombia e Brasile e via discorrendo. Forse con l’atteso potenziamento da parte del Ministero pubblico cantonale del perseguimento dei reati in ambito fallimentare potrebbe anche sorgere qualche filone internazionale e mafioso relativo alla provenienza di fondi illeciti per creare aziende laddove magari il credito bancario è ristretto: piccole aziende artigianali, ristorazione, immobiliare.

Per tornare al settore degli stupefacenti, spesso si sente dalla cronaca e dai comunicati del Ministero Pubblico Cantonale dell’arresto di consumatori, ma soprattutto spacciatori piccoli o medi, mentre più raramente sul nostro territorio si arriva a cogliere i pesci più grossi sino ad eventualmente smantellare le attività criminali di tipo mafioso a livello internazionale.

Pur avendo in Ticino un’antenna del Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) e il Tribunale Penale Federale non pare emergere una attività efficace di perseguimento di reati per “organizzazione criminale” in Svizzera che giunga a sentenza. Certo può essere per ragioni di mezzi finanziari e risorse, ma magari ottimizzando la collaborazione con il Ministero pubblico cantonale (MP) si potrebbero raggiungere maggiori risultati.

Orbene l’art. 24 del Codice Processuale Penale (CPP) prevede che il reato di organizzazione criminale sia di competenza federale e quindi del Ministero Pubblico della Confederazione.

Lo stesso vale ad esempio quando l’organizzazione criminale commette reati prevalentemente all’estero o in più cantoni laddove il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

Il capoverso 2 dell’art. 24 CPP prevede inoltre che il Ministero Pubblico della Confederazione può aprire un’istruzione quanto nessuna Autorità Cantonale di perseguimento penale si occupi della causa oppure la competente Autorità Cantonale di perseguimento penale solleciti dal Pubblico Ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.

Di converso, l’art. 25 CPP prevede che

“nei casi semplici il Pubblico Ministero della Confederazione può delegare alle Autorità Cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’art. 24 CPP”, ovvero appunto nel caso di organizzazione criminale.

Già da queste due norme si nota che tra Ministero Pubblico della Confederazione e Ministero Pubblico Cantonale vi possano essere sì dei conflitti di competenza ma anche delle possibilità di delega, rispettivamente di assunzione di incarti. Va altresì indicato che giusta gli art. 28 e 29 e segg. della Lstup Cantoni e Confederazione sono tenuti a perseguire i reati e a collaborare anche grazie all’Ufficio federale di polizia. Ad esempio, quand’anche la Confederazione deleghi la persecuzione di taluni reati non per questo i Cantoni hanno libertà assoluta di farlo o non farlo per ragioni di opportunità.

All’inizio di un’istruzione, ovvero di un caso, è sovente difficile determinare se esiste o meno un’organizzazione criminale, di modo che le competenze federali e cantonali non sono sempre chiaramente delimitabili. Di principio le Autorità penali della Confederazione dovrebbero essere competenti. Tuttavia, spesso si parte da casi magari ritenuti semplici, come quelli dei “pesci piccoli”, spacciatori o commercianti o esercenti riciclatori, presi e poi condannati dai vari procuratori pubblici cantonali dal Ministero Pubblico Cantonale.

Appare non inverosimile che all’interno del Ministero Pubblico Cantonale - visto che i vari procuratori pubblici possono essere presi da varie incombenze - non emerga o non vi sia una visione d’assieme che potrebbe delineare eventuali fonti od origini comuni più ampie in organizzazioni criminali estere. Ad esempio, 10 condannati per violazione della LStup con provenienza dallo stesso Paese o che seguono tragitti tramite modalità similari potrebbero far risalire all’organizzazione criminale internazionale.

Se nessuno intravvede o ha il tempo o le risorse per intravvedere queste possibili connessioni a monte dei singoli episodi puniti o sanzionati, appare verosimile che i “pesci grossi” continuino a sfuggire.

Tutto ciò premesso si chiede al Consiglio di Stato quanto segue:

  1. Quanti casi ci sono stati negli ultimi 10 anni di richieste di assunzione di incarti da parte del Ministero Pubblico Cantonale verso il Ministero Pubblico della Confederazione?
  2. Quante deleghe vi sono state negli ultimi 10 anni da parte del Ministero Pubblico della Confederazione a favore del Ministero Pubblico Cantonale
  3. Ci sono, sia al MPC come al MP delle persone di contatto per svolgere un’attività coordinata nei settori di cui alla presente interrogazione? E in caso affermativo è un magistrato, un funzionario o poliziotto?
  4. In caso non vi fosse, il PG o i sostituti PG o altra figura almeno del MP potrebbe o dovrebbe fungere da coordinatore/supervisore?
  5. È possibile sapere, per il tramite del Governo, le opinioni del MPC e del MP in merito, ovvero a sapere se ritengono di poter incrementare la collaborazione e come, rispettivamente se non lo ritengono necessario, per quali ragioni?

Con i nostri migliori saluti

Matteo Quadranti, deputato PLR, 2 settembre 2019

Atti parlamentari

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INTERROGAZIONE

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