Maggiore trasparenza nel servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

INTERROGAZIONE

Le Autorità giudiziarie quando emettono sentenze, o meglio già dall’inizio di una causa o una procedura di ricorso sia essa civile, penale o amministrativa, indicano (qualora non sia ufficialmente pubblicata) la loro composizione: il giudice o collegio giudicante che la segue, risp. i collaboratori subalterni (segretari assessori, pretori aggiunti, segretari giudiziari, vice-cancellieri, …) che collaborano poi alla redazione ed emanazione della decisione.

Si tratta di dati e informazioni che alle parti sono utili per varie ragioni tra cui quella ev. di sollevare richieste di ricusazione poiché si ritiene ad es. che un giudice o un collaboratore giurista possa avere un conflitto di interessi o motivi di inimicizia con una delle parti.

Orbene, le decisioni su ricorso di competenza del Consiglio di Stato sono di fatto notoriamente allestite dal Servizio dei ricorsi che - anche in quanto autorità amministrativa subordinata - deve soggiacere alle norme sulla RICUSAZIONE contemplate dagli art. 50-54 LPAmm (Legge sulla procedura amministrativa). Infatti, l’art. 50 LPAmm si riferisce a tutte “le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione”.

Ora i motivi di ricusa sono diversi e previsti dall’art. 50 LPAmm a cui si rinvia.

L’art. 51 LPAmm prevede certo un obbligo di “auto ricusazione e segnalazione (“La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro”), ma questo resta nella sfera di decisione del funzionario e/o giurista stesso.

Perciò l’art. 52 cpv. 1 LPamm concede anche alle parti il diritto di “chiedere la ricusazione di una persona” dovendo però “presentare un’istanza motivata all’autorità superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione”.

Non va sottovalutato infine che secondo l’art. 54 LPAmm atti e decisioni prese in violazione delle norme sulla ricusazione possono essere annullate.

Questi diritti delle parti presuppongono ovviamente che le stesse abbiano conoscenza di chi sono le persone che trattano l’incarto in vista di preparare e poi emettere una decisione.

Come noto le decisioni che escono dal Servizio dei ricorsi sono firmate solo dal Presidente pro tempore del Consiglio di Stato e dal Cancelliere che, oserei dire, notoriamente non hanno seguito affatto il dossier e non raramente non sono giuristi di formazione.

Attualmente, da nessuna parte, né nella decisione, né nelle comunicazioni e notifiche di atti durante la procedura viene reso noto, fosse anche solo mediante sigle, chi siano gli avvocati o giuristi del Servizio che seguono l’incarto e ne preparano il progetto di decisione e questo, come indicato sopra a differenza di altri contesti giudiziari e giudicanti.

Ciò premesso, si chiede al Consiglio di stato:

  • Se non ritiene di dover correggere al più presto questa prassi obbligando a notificare, segnalare o rendere edotte alle parti le persone che seguono la procedura e preparano le decisioni.

Matteo Quadranti, granconsigliere PLR

Atti parlamentari

INTERPELLANZA (Urgente)

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INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

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INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Cristina Maderni e Alessandro Speziali a nome del Gruppo PLR per una Legge cantonale sullo sgravio delle imprese

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