Per una scuola media capace di includere e orientare

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

«Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento
conforme alle loro caratteristiche individuali.»

Art. 58 cpv. 2 della Legge della scuola

  1. Introduzione

Il compito della scuola pubblica è offrire a ogni giovane le stesse opportunità di formazione, senza eccezioni. Ecco perché, nel corso dei decenni, il processo di integrazione è progredito in Ticino, eliminando – grazie a una scuola più inclusiva – forme scolastiche discriminatorie o segregative che generavano un’etichettatura negativa per gli allievi.

Un’istruzione di qualità non può però limitarsi al solo obiettivo sociale: bisogna evitare di trasformare l’inclusione in un principio assoluto da perseguire a scapito di valori altrettanto centrali – come il diritto di ognuno di valorizzare i propri talenti. La scuola non può quindi limitarsi a perseguire unicamente un obiettivo “inclusivista”.

Da più parti emergono in Europa voci critiche che segnalano come, oltre un certo limite, l’eccessiva inclusività produce effetti indesiderati. Se una parte di eterogeneità in classe permette alla scuola di contribuire alla coesione sociale, l’esasperazione di questo approccio (o la sua idealizzazione) tende a livellare verso il basso le capacità individuali degli allievi, nonché a focalizzare l’attenzione e il tempo dei docenti sulla gestione della classe e dei casi problematici, invece che sulla didattica, l’apprendimento e lo sviluppo di competenze.

Occorre evitare che queste derive si manifestino e si estendano anche in Ticino. Accanto all’imprescindibile diritto alle pari opportunità di formazione, è altrettanto necessario valorizzare le peculiarità e le capacità di ogni allievo. Un principio che, del resto, troviamo esposto con chiarezza all’art. 58 cpv. 2 della Legge della scuola:

"Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle loro caratteristiche individuali".

Ogni intervento di riforma del nostro sistema scolastico deve considerare l’esigenza di un equilibrio fra le diverse missioni della nostra scuola dell’obbligo – che ha il compito di garantire agli allievi pari opportunità di partenza e non necessariamente di arrivo.

  1. Il sistema dei livelli

Nato con intenti e obiettivi ben diversi da come è stato progressivamente messo in pratica, nel tempo il sistema dei livelli alle Scuole medie («corsi attitudinali» e «corsi base») ha assunto una connotazione negativa: genera un notevole stress per gli allievi, confrontati con il pericolo di essere categorizzati troppo presto; inoltre, esso ha finito per assumere una connotazione negativa anche per gli allievi che seguono i corsi base, che arrischiano addirittura di essere discriminati nella ricerca di un posto di apprendistato.

Il Gruppo PLR è quindi convinto che occorra superare il sistema dei livelli e guardare oltre l’impostazione attuale, al fine di migliorare la scuola media, in particolare nel secondo biennio.

Per raggiungere questo obiettivo non è necessario stravolgere l’attuale sistema scolastico. Al contrario, la stessa Legge sulla scuola media, all'art. 7, ci indica il percorso da seguire:

"Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali".

Ciò significa che la scuola dell'obbligo deve, nel limite del possibile:

  • consolidare le conoscenze di base
  • sviluppare conoscenze e competenze a seconda degli interessi e delle caratteristiche individuali degli allievi. Da un lato ciò avviene attraverso contenuti disciplinari fondamentali (le conoscenze di base); dall'altro mediante offerte di formazione supplementari, al fine di contribuire a un'accresciuta consapevolezza di quanto offre il post scuola dell’obbligo.

Ciò presuppone un ruolo importante dell'attività di orientamento: implementare l'attuale orientamento di tipo informativo (informare, mostrare, presentare, spiegare, accompagnare, effettuare degli stages, ecc.), ma anche potenziare quello di tipo educativo e formativo, che permetta agli allievi stessi di riconoscere le proprie attitudini e aspirazioni, e di sviluppare la loro capacità di autovalutazione e di documentazione.

Questo approccio non era perseguito dal progetto di riforma messo in consultazione dal DECS nel settembre 2021. La proposta, bocciata il 26 gennaio 2022 dal Gran Consiglio, consisteva nell’abolire i livelli per la terza media sostituendoli unicamente con laboratori a classi eterogenee – senza alcuna indicazione sull’impostazione del quarto anno. Una scelta, questa, incomprensibile nel merito e nel metodo.

Intervenire su un sistema complesso come la scuola media non è semplice: l’insuccesso dei vari tentativi di riforma degli ultimi anni lo dimostra. Il sistema educativo e la nostra società sono sempre più complessi e vivono un processo di trasformazione che sembra inarrestabile.

Proprio per questa ragione, alla politica si chiede di lavorare per migliorare la scuola media, specialmente in riferimento al secondo biennio (visto che il primo biennio «di osservazione» è già stato oggetto di alcune misure, adottate nel settembre 2020 dal Gran Consiglio, v. 7704R/7349R).

Sia l’osservazione di ciò che accade concretamente nelle scuole medie ticinesi, sia l’analisi della letteratura specializzata e l’ascolto dei professionisti del settore convergono verso la conclusione

che il miglioramento della qualità del sistema non è solo una questione di quantità: non si tratta di integrare di più, ma di integrare meglio – rispettando le esigenze, le potenzialità e gli interessi di ogni giovane. Questo è lo spirito che anima il presente atto parlamentare.

  1. La proposta di superamento del sistema dei livelli: personalizzare il proprio percorso

Per il PLR l’obiettivo è di aumentare il livello di formazione degli allievi in uscita dalle scuole medie. Ciò significa rendere davvero orientativo il secondo biennio che – per legge – serve a questo scopo. Lo si può fare offrendo anche una differenziazione in positivo dei percorsi.

La proposta del PLR è intesa a valorizzare – senza penalizzare – le diverse forme di intelligenza degli allievi, le rispettive competenze, la motivazione di ciascuno e gli interessi personali, anche in vista del percorso post obbligatorio. La costante permeabilità tra i vari percorsi d’insegnamento creati è dunque cruciale, poiché permette di scongiurare qualsiasi ritorno a modelli superati alcuni decenni fa (come la Scuola maggiore e il Ginnasio), e di rafforzare la possibilità dei giovani di cominciare a plasmare il proprio percorso futuro.

Nel corso del secondo biennio serve dunque un potenziamento delle materie opzionali per renderlo concretamente orientativo. Questa visione è anche supportata dal mondo del lavoro, che segnala la necessità di avvicinare le opportunità dell’insegnamento alle conoscenze e competenze che serviranno alle ragazze e ai ragazzi nei loro percorsi di apprendistato e professionali.

Secondo l’orientamento esposto nell’introduzione e le considerazioni sull’attuale sistema dei livelli, il PLR propone la modifica di tre articoli della Legge sulla scuola media che tenga conto dei seguenti aspetti centrali:

  1. assicurare un percorso realmente orientativo per gli allievi a seconda dei loro interessi e delle loro caratteristiche individuali. Ciò è possibile affiancando alla parte comune dell’insegnamento una parte differenziata, che gli allievi (con i loro genitori) possano scegliere liberamente;
  2. prendere in considerazione l’intero secondo biennio, come richiesto da più voci nell’ambito della consultazione, affinché gli allievi e il corpo insegnante possano affrontare i cambiamenti con più consapevolezza;
  3. le norme attuali condizionano l'orientamento verso le scuole medie superiori già al termine della seconda, mediante la scelta curricolare dei corsi attitudinali e dei corsi base. Le condizioni di accesso devono invece essere accertate solo alla fine della scolarità obbligatoria, mediante il profilo generale dei risultati conseguiti e gli interessi dimostrati dagli allievi

Di seguito la proposta di modifica legislativa, che concretizza i principi appena enunciati.

 

Secondo biennio di Scuola media

Legge attuale

Proposta di modifica

 

Legge

sulla scuola media

(del 21 ottobre 1974)

 

Cicli

a) d’osservazione

Art. 6

Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l’orientamento scolastico.

 

b) d’orientamento

Art. 7

1 Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

2 A tal fine l’insegnamento comprende:

a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;

b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di opzioni d’approfondimento e di opzioni d’orientamento.

La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.

3 Durante il ciclo d’orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.

4 Ogni allievo riceve l’aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

 

Licenza

Art. 17

1 L’allievo promosso alla fine della quarta classe ottiene la licenza dalla scuola media.

2 La licenza dalla scuola media consente l’iscrizione alle scuole professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole.

3 L’iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d’ammissione è vincolata alla frequenza di determinati corsi a livelli e a opzione, nonché al profitto conseguitovi.

Gli allievi che non soddisfano tali requisiti possono iscriversi alle scuole medie superiori previo esame d’ammissione.

4 La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

 

 

 

Legge

sulla scuola media

(del 21 ottobre 1974)

 

Cicli

a) d’osservazione

Art. 6

Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l’orientamento scolastico.

 

b) d’orientamento

Art. 7

1 Il ciclo d’orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

2 A tal fine l’insegnamento comprende:

a) una parte comune a tutti gli allievi composta di materie obbligatorie;

b) una parte differenziata, liberamente scelta dagli allievi, con:

- alcune ore di corsi di approfondimento e di corsi di applicazione in terza e in quarta in alcune materie;  

  • opzioni di approfondimento e di orientamento per altre materie.

La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico.

3 Durante il ciclo d’orientamento è possibile modificare le scelte iniziali

4 Ogni allievo riceve l’aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

 

Licenza

Art. 17

1 L’allievo promosso alla fine della quarta classe ottiene la licenza dalla scuola media.

2 La licenza dalla scuola media consente l’iscrizione alle scuole professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole.

3 L’iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d’ammissione è vincolata al profitto conseguito nelle materie seguite nella parte comune e nella parte differenziata.

Gli allievi che non soddisfano tali requisiti possono iscriversi alle scuole medie superiori previo esame d’ammissione.

4 La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

 

Nota bene:

  • Cpv. 2a) le materie organizzate con la formula del laboratorio sono indicate nel regolamento di applicazione della legge che precisa pure il numero delle ore in comune e il numero di quelle con la formula del laboratorio.
  • Alcuni esempi di opzioni di approfondimento e di orientamento per altre materie di cui al cpv. 2b) seconda linea: attività espressive e tecniche, attività legate al settore sanitario, artigianale o industriale, francese, latino commerciali, educazione alimentare, ecc.
  1. Ulteriori indicazioni all’indirizzo del DECS

Il PLR – consapevole che non sia opportuno codificare tutto a rango di legge – raccomanda al DECS di tenere in debita considerazione le seguenti condizioni aggiuntive:

  1. Determinate materie opzionali nel secondo ciclo (in particolare nel quarto anno) potranno permettere agli allievi di scoprire e sperimentare i vari settori del mondo del lavoro (come quello sanitario, tecnico, artigianale, industriale eccetera).
  2. La scelta dei corsi di approfondimento e di applicazione di cui all’art.2b prima linea avviene liberamente sulla base dell’interesse degli allievi. È data la possibilità di cambiamento – a determinate condizioni – nel corso/alla fine dell’anno scolastico.
  3. Il PLR auspica che in terza e quarta media la matematica ed eventualmente l’italiano siano offerti per alcune ore con i corsi di approfondimento e di applicazione, mentre per il tedesco si ipotizza una soluzione differenziata: in terza mediante il laboratorio, mentre in quarta con alcune ore di corsi di approfondimento e di applicazione. Questi corsi devono avere pari dignità.

Poiché la definizione di queste materie sarà definita in sede di regolamento di applicazione e non di legge, il PLR è ben disponibile ad approfondire questo suo auspicio in sede di esame parlamentare.

  1. Il numero massimo di allievi dei corsi di approfondimento o di applicazione potrebbe essere fissato a 18. Tuttavia, si affida al Dipartimento la valutazione e la definizione del numero ritenute anche le implicazioni finanziarie, le necessità logistiche e la disponibilità reale di docenti – un aspetto, quest’ultimo, tutt’altro che scontato.
  2. Il medesimo approccio del punto d) vale anche per il numero delle ore attribuite (2 o 3);
  3. Si propone di aumentare la media complessiva per accedere alle scuole medie superiori al 4.75, lasciando però la definizione delle altre medie più specifiche al Dipartimento ritenuta la presenza dei percorsi opzionali.
  4. Il Dipartimento elabora i piani dei corsi di approfondimento e di applicazione.
  5. Il Dipartimento favorisce l'allestimento di eventuali materiali didattici da parte dei docenti.
  6. Il Dipartimento assicura la necessaria formazione per i docenti.
  7. Il Dipartimento incentiva i docenti con un’abilitazione in una determinata materia ad abilitarsi in una seconda materia, dopo un certo numero di anni di esperienza. È da prevedere la concessione di uno sgravio orario per la formazione.
  8. Si propone di procedere alla concretizzazione definitiva della proposta contenuta nel presente atto parlamentare già a partire dall'anno scolastico 2023/24. A tale riguardo va designata una commissione esterna di valutazione che segua un’iniziale applicazione sperimentale del modello elaborato. È comunque importante, nel caso della scelta di una sperimentazione, che essa non si prolunghi troppo nel tempo, anche perché il superamento dell'attuale sistema richiede una certa urgenza.
  9. Il mondo della formazione professionale va costantemente coinvolto sia nell’elaborazione della modifica del biennio di orientamento, sia nella vita della scuola media. In tal modo la scuola dell’obbligo potrà far conoscere una realtà fondamentale sia del mondo formativo, sia di quello professionale.
  10. Analogo coinvolgimento deve interessare il corpo docenti delle scuole medie e delle scuole post obbligatorie e i genitori.

Per il Gruppo PLR,
Alessandro Speziali,
Maristella Polli, Paolo Ortelli, Diana Tenconi e Aron Piezzi

Atti parlamentari

INTERPELLANZA (Urgente)

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INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

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INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Cristina Maderni e Alessandro Speziali a nome del Gruppo PLR per una Legge cantonale sullo sgravio delle imprese

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