La formazione professionale non è un segmento marginale del sistema educativo svizzero, ma uno dei suoi cardini. Dopo la scuola dell’obbligo, circa due terzi dei giovani in Svizzera scelgono un percorso di formazione professionale di base. Non siamo dunque di fronte a una via secondaria, bensì a una componente essenziale della coesione sociale e del successo economico del Paese.
I suoi punti di forza sono noti. Il modello duale collega in modo concreto scuola e lavoro, responsabilizza precocemente, valorizza il merito operativo, costruisce competenze aderenti ai bisogni reali dell’economia e permette, proprio grazie al legame con la pratica, di formare professionalità solide e credibili. È una delle ragioni per cui la formazione professionale svizzera viene da anni presentata come un punto di forza del nostro Paese.
Se tutto questo è vero, allora la promozione della formazione professionale deve riflettersi anche nei segnali concreti che le istituzioni trasmettono. E un concorso pubblico, soprattutto per una funzione centrale, è sempre anche un segnale politico: dice chi si ritiene davvero legittimato a guidare un settore e chi, invece, si considera implicitamente meno adatto a farlo.
È in quest’ottica che suscita serie perplessità il concorso pubblicato il 24 marzo 2026 per la successione alla direzione della Divisione della formazione professionale. Il bando richiede infatti un “titolo universitario o di scuola universitaria professionale completo (bachelor + master o licenza)” e indica, tra gli altri requisiti, anche la sensibilità ai temi della sostenibilità, dell’inclusione e delle pari opportunità.
Il problema è che questo criterio, apparentemente neutro, rischia di produrre un esito strutturalmente sbilanciato. Esso restringe in misura importante il bacino dei candidati provenienti dalla filiera professionale tradizionale su due fronti.
Da una parte, coloro che si sono formati prima che il sistema SUP conoscesse l’attuale architettura bachelor-master[1](proprio quella generazione che oggi concentra spesso esperienza, autorevolezza e maturità dirigenziale) sono penalizzati da un requisito formale che, per ragioni storiche, non era nemmeno accessibile lungo il loro percorso. Pretendere oggi quel titolo senza alcuna clausola di equivalenza significa quindi ignorare il fatto che, per un’intera leva di professionisti formatisi in precedenza, tale possibilità semplicemente non esisteva.
Dall’altra parte, coloro che hanno seguito percorsi di formazione professionale terziaria – ovvero Scuole Specializzate Superiori, esami federali – e rappresentano un’ampia porzione del mondo della formazione professionale superiore, nonché esempi concreti della formazione duale, rischiano di essere esclusi a priori da tale requisito.
La contraddizione politica è evidente. Da un lato si proclama la pari dignità della formazione professionale, se ne esaltano i meriti, se ne invoca il rafforzamento. Dall’altro, quando si tratta di scegliere la figura chiamata a dirigerla, si adotta una formulazione che rischia di scoraggiare o escludere proprio chi quel mondo lo conosce dall’interno. Non si tratta di abbassare gli standard. Si tratta di chiedersi se il Cantone voglia davvero premiare competenze, esperienza e conoscenza del settore, oppure se continui a considerare pienamente legittimi solo i percorsi che ricalcano un modello accademico tradizionale.
In una fase in cui le procedure di nomina nel DECS sono oggetto di particolare attenzione pubblica, la costruzione dei requisiti di accesso dovrebbe essere non solo formalmente corretta, ma anche inattaccabile sul piano della coerenza istituzionale e della credibilità politica. Proprio perché qui non si parla di un ambito qualsiasi, bensì della funzione chiamata a guidare la formazione professionale del Cantone.
Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio di Stato:
- Chi ha definito, in concreto, il requisito del possesso di un titolo universitario o SUP completo con bachelor e master o licenza per la funzione di direttore della Divisione della formazione professionale, e sulla base di quali motivazioni sostanziali esso è stato ritenuto indispensabile?
- Il Consiglio di Stato era consapevole che tale requisito, pur formalmente neutro, produce un effetto selettivo reale nei confronti di professionisti della filiera duale formatisi prima dell’introduzione dei master SUP e dei percorsi di formazione professionale superiore (Scuole Specializzate Superiori, esami federali)?
- È stata effettuata, prima della pubblicazione del bando, una valutazione concreta dell’impatto di questo requisito sul bacino dei potenziali candidati, in particolare con riferimento ai profili con lunga esperienza dirigenziale maturata nel settore della formazione professionale?
- Per quale motivo il bando non prevede una clausola esplicita che consenta l’ammissione di qualifiche equivalenti accompagnate da comprovata esperienza dirigenziale, formula che avrebbe permesso di salvaguardare il livello della funzione senza restringere il campo dei candidati?
- Il Consiglio di Stato ritiene davvero coerente con la valorizzazione pubblicamente proclamata della formazione professionale che la funzione chiamata a guidarla risulti, nei fatti, meno accessibile a chi proviene da quel medesimo mondo?
- Il Governo può escludere che la costruzione del requisito, così puntuale e priva di qualsiasi clausola di equivalenza, finisca per apparire ritagliata su un perimetro di candidati definito?
- Non ritiene il Consiglio di Stato che, in un ambito come questo, la credibilità istituzionale imponga di incarnare la promozione della formazione professionale anche nei concorsi pubblici, e non soltanto nelle dichiarazioni di principio?
Alessandro Speziali e Aron Piezzi a nome del Gruppo PLR, 31 marzo 2026
Cofirmatari: Matteo Quadranti, Tiziano Zanetti, Simona Genini, Michela Ris, Patrick Rusconi, Diana Tenconi, Paolo Ortelli, Marco Bertoli, Luca Renzetti, Alessandro Cedraschi.
[1] Nel 2008 sono stati rilasciati i primi diplomi bachelor nelle SUP e dal semestre autunnale dello stesso anno sono stati offerti i cicli di studio master consecutivi.