Il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste è uno strumento fondamentale per la tutela del territorio e dell’ambiente, riconosciuto sia a livello federale sia internazionale.
Tuttavia, l’esperienza quotidiana dimostra come l’uso sistematico e indiscriminato di questo diritto — anche per progetti di modesta entità o con impatti ambientali trascurabili — possa produrre effetti sproporzionati: ritardi ingiustificati, blocchi a opere utili, ostacoli ad attività economiche legittime e costi elevati in termini di tempo e risorse.
Nel nostro Cantone questa dinamica è ben nota. Associazioni come la STAN intervengono regolarmente, anche su progetti già sottoposti a un lungo iter di verifiche e approvazioni. Per molte aziende e privati, avviare un’iniziativa significa affrontare un percorso a ostacoli, tra norme, vincoli e infine... l’ennesimo ricorso. Un vero viaggio verso Itaca.
Non si tratta di negare un diritto garantito — sarebbe contrario all’art. 12 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e alla Convenzione di Aarhus (art. 9) — bensì di renderne l’esercizio più proporzionato e mirato, riservandolo ai casi che presentano effettivamente un impatto ambientale significativo. In questo modo si salvaguarda l’ambiente senza compromettere lo sviluppo sostenibile e la certezza del diritto.
Una richiesta ragionevole, considerando che i progetti sono già sottoposti a un’ampia serie di controlli: dall’Ufficio delle domande di costruzione, all’Ufficio della natura e del paesaggio, ai beni culturali, alla pianificazione locale, al rumore, alla qualità dell’aria e del suolo, ai rifiuti e ai siti inquinati, fino alla protezione delle acque. Un sistema già molto rigoroso.
Per questi motivi chiediamo al lodevole Consiglio di Stato:
- di elaborare una modifica legislativa che introduca una soglia minima di rilevanza o un criterio dimensionale al di sotto del quale le organizzazioni ambientaliste riconosciute a livello cantonale — come la STAN — non possano esercitare il diritto di ricorso, ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP).
In particolare, la modifica dovrà:
- definire criteri oggettivi (ad esempio superficie interessata, volume edilizio, grado di incidenza ambientale) al di sotto dei quali un progetto non possa essere impugnato tramite ricorso associativo;
- garantire la compatibilità di tali criteri con l’art. 12 della LPN (RS 451) e con gli obblighi internazionali, in particolare la Convenzione di Aarhus;
- ispirarsi alle buone pratiche già adottate in altri Cantoni, restando nei limiti imposti dal diritto federale e dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
Alessandro Speziali
Giuseppe Cotti (il Centro), Michele Guerra (Lega), Alain Bühler (UDC)
30 giugno 2025